Art. 5.
(Formazione degli esperti conciliatori
e mediatori).

      1. Il Ministero della giustizia cura l'organizzazione di corsi di formazione per esperti conciliatori e mediatori, da svolgere presso ogni distretto di corte di appello, al cui termine è rilasciato un attestato.
      2. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con università ed enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere alla migliore formazione degli esperti conciliatori e mediatori, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
      3. L'accesso ai corsi e le modalità della loro esecuzione sono disciplinati con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 12 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.